Si ricorda a quanti in epigrafe che, ai sensi del DPR 122/2009, art.14, ai fini della validità dell’anno scolastico, nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, ogni studente deve aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, rientrando nel computo anche le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate; inoltre, si ribadisce che, nella seduta del Collegio del 20 Maggio 2024, non è stata prevista alcuna deroga, pertanto risulta inutile la presentazione di certificati medici utili a giustificare assenze in deroga alla soglia stabilita dalla normativa.
Circolare 215
Validità anno scolastico e chiarimenti su certificati medici
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da Sris02800d-psc